LA CASA SUL FILO

suggerimenti per un percorso di educazione antiviolenta

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Contro le discriminazioni

Età Scuola secondaria superiore.

Premessa Le Pari Opportunità nascono come politiche di contrasto delle discriminazioni. Seguire la storia della legislazione di Pari Opportunità è utile per capire come si sono intrecciati tra loro i diritti relativi al genere, all’appartenenza culturale, alle diverse abilità al fine di sviluppare società più eque e consapevoli della ricchezza costituita dalle differenze.

Svolgimento L’insegnante fornisce alla classe una sintesi dei principali riferimenti legislativi di Pari Opportunità di cui di seguito si propone una traccia:
Diritto internazionale

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948): Articolo 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) – Ratificata dall’Italia con Legge n. 654 del 1975
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979) – Ratificata dall’Italia con Legge n. 132 del 1985
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) – Ratificata dall’Italia con Legge n. 18 del 2009
Diritto europeo

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950) Articolo 14: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000): Articolo 21: “1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità” Articolo 23: Parità tra uomini e donne – “La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato” Articolo 26: Inserimento delle persone con disabilità – “L’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”
Direttiva CE 2000/43, 29 giugno 2000 – che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
Direttiva CE 2000/78 27 novembre 2000 – che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Direttiva UE 2002/73 23 settembre 2002 – che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro
Direttiva CE 2004/113 13 dicembre 2004 – che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura
Direttiva UE 2006/54 5 luglio 2006 – che attua il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (refusione)
Convenzione UE 7 aprile 2011 – sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Ratificata dall’Italia con Legge n. 77 del 2013
Diritto italiano

Costituzione della Repubblica (1948): Articolo 3: principio di eguaglianza Articolo 6: tutela delle minoranze linguistiche Articolo 8: a garanzia dell’eguaglianza tra confessioni religiose Articolo 29: a garanzia dell’eguaglianza “morale e giuridica dei coniugi” e, dunque, dell’eguaglianza in ambito familiare Articolo 37: a tutela della parità di trattamento, economico e giuridico, tra la donna lavoratrice e l’uomo lavoratore Articolo 51: in tema di parità tra uomini e donne nell’accesso  alle cariche elettive
Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
Legge 25 giugno 1993 n. 205 “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”
Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico sull’immigrazione” (con particolare riferimento alle previsioni contenute a norma degli artt. 2, e 42, 43, 44 del Capo IV, “Disposizioni sull’integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione di un fondo per le politiche migratorie”)
Legge 8 marzo 2000 n. 53 “Disposizioni per sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”
Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215 “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”
Legge 1 marzo 2006 n. 67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”
Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
Decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 5 “Attuazione della direttiva 2006/54 CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego (refusione) – che ha apportato alcune modifiche al Codice delle pari opportunità
Legge 12 luglio 2011 n. 120 “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”
Diritto della Regione Emilia Romagna

Legge 27 giugno 2014 n. 6 “Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni”
A partire dalla sintesi che sarà fornita possono essere avviati approfondimenti a gruppi di lavoro differenziati per genere, discussioni di gruppo, elaborazioni tematiche individuali oppure attualizzazioni che facciano riferimento alla situazione specifica della classe e quindi alle differenze di genere o culturali o di abilità chiedendo alle e ai partecipanti di elaborare a partire dalle indicazioni contenute nel diritto internazionale, europeo e italiano una Legge di classe per garantire adeguati diritti di Pari Opportunità.

Obiettivo Misurarsi con il diritto e immaginarne una declinazione rispondente agli specifici bisogni della classe.

Fonte Letizia Lambertini (Gruppo di ricerca Progetto Alla scoperta della differenza).

 

Pari e dispari

Età Scuola secondaria superiore.

Premessa Le politiche della differenza, di cui le pari opportunità sono un’espressione, si pongono come modello per la costruzione di una società egualitaria.

Svolgimento La/il conduttrice/conduttore pone alcune domande introduttive invitando chi vuole a raccontarsi: racconta di una volta in cui ti sei sentita/o diversa/o; racconta di una volta in cui hai sentito che la tua differenza era un valore; racconta di una volta in cui hai sentito che la tua differenza era un disvalore.

Successivamente viene chiesto al gruppo classe (oppure a sottogruppi più piccoli) di individuare cinque caratteristiche per una scuola inclusiva e di immaginare come trasformare le proprie idee in un progetto di politica scolastica.

Obiettivo Partendo dal contatto con la propria esperienza questa proposta intende promuovere coscienza e progettualità politica.

Fonte Letizia Lambertini (Gruppo di ricerca Progetto Alla scoperta della differenza).

 

Otto principi di pari opportunità

Età Scuola secondaria superiore.

Premessa  Le pari opportunità sono una metodologia per la trasformazione della convivenza umana. A partire dal principio della piena accessibilità alla politica, esse possono contribuire a rendere la convivenza umana uno spazio più o meno consapevole della complessità, più o meno accogliente, più o meno capace di valorizzare le differenze, più o meno dialogico e interattivo, più o meno riconoscibile e soddisfacente per le donne e per gli uomini che lo abitano.

Svolgimento  Preliminarmente viene data una spiegazione del significato di pari opportunità attraverso la descrizione di otto principi. Successivamente vengono distribuite a ogni partecipante otto carte, ciascuna con uno dei principi descritti e viene chiesto di declinarle in relazione a una determinata situazione di convivenza (famiglia, scuola, attività sportiva, lavoro...) e di ordinarle secondo un ordine di consequenzialità, dandone spiegazione. Le otto carte possono essere distribuite tutte complete dei principi, oppure in parte bianche, con la richiesta di individuare ulteriori principi. Ovviamente in questo caso la spiegazione dei principi dovrà riguardare solo quelli scritti sulle carte che saranno distribuite.

Obiettivo Stimolare la coscienza e la competenza politica attraverso l'esercizio delle conoscenze legate alla partecipazione a un determinato contesto.

Fonte Letizia Lambertini (Gruppo di ricerca Progetto Alla scoperta della differenza).